Mercoledì, 20 Maggio 2015 18:32

Regolamento

Scritto da
Vota questo articolo
(0 Voti)

Regolamento sulla disciplina delle adesioni degli operatori economici al Consumo Critico approvato nella riunione dell'Ufficio di Presidenza della FAI del 15 ottobre 2012

1. L'adesione degli operatori economici al consumo critico richiede la sottoscrizione dell'apposito modello predisposto dalla FAI.

2. L'adesione è subordinata alla proposta del Presidente dell'associazione antiracket del luogo dove opera l'azienda o nel caso di assenza di associazione antiracket del Presidente dell’associazione più vicina territorialmente (esempi: per operatori economici di Trapani la proposta deve essere formulata dal Presidente di Libero Futuro, per quelli di Caltanissetta dal Presidente dell'associazione di Gela).

3. Nel caso di operatori economici non aderenti ad alcuna associazione ma assistiti dagli Sportelli o da altre strutture della FAI la proposta può essere formulata dal Responsabile dello Sportello o direttamente dal Responsabile d'area del progetto "Reti".

4. La richiesta di adesione diviene effettiva solo dopo la sottoscrizione del Responsabile d'area.

5. La verifica dei requisiti espressi nella Dichiarazione (punti 1-2-3-4 del modulo di adesione) deve essere fatta allo stesso modo di quando si accetta l'iscrizione all'associazione antiracket di un imprenditore. Nel caso di particolari dubbi sulla veridicità della dichiarazione il Responsabile d'area, sulla base dell’autorizzazione concessa dal richiedente (punto 5), provvede a coinvolgere formalmente la Prefettura di riferimento per l'acquisizione di quelle notizie proprie della certificazione antimafia.

6. L'adesione all'elenco del Consumo critico ha durata triennale (2012/2015), coincide con la durata del progetto PON, ed è indicata espressamente nella vetrofonia che si concede all'imprenditore.

7. I soggetti proponenti (Presidente di associazione, Responsabile d'area, Responsabile di Sportello) hanno l'obbligo di vigilare durante il periodo di adesione sul permanere dei requisiti d'ammissione. Nel caso in cui questi dovessero venire meno il Coordinatore del progetto provvede, dandone comunicazione all'interessato, alla cancellazione dalla lista.

Letto 1593 volte
Altro in questa categoria: Il modulo »